Ordinanza — n. 26867/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GABRIELLA nato a PALERMO il 21/07/1985 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Messina Gabriella ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta e ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico della ricorrente per i reato di tentato furto pluriaggravato. - che l'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale e con la dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, limitandosi a riproporre i medesimi profili di censura già sollevati dinanzi alla Corte d'appello, rispetto ai quali è stata fornita ampia motivazione, logica e coerente con i dati processuali; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il C sigliere estensore (-----Tf—Príié§Idente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che l'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale e con la dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, limitandosi a riproporre i medesimi profili di censura già sollevati dinanzi alla Corte d'appello, rispetto ai quali è stata fornita ampia motivazione, logica e coerente con i dati processuali; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il C sigliere estensore (-----Tf—Príié§Idente