Ordinanza — n. 26864/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATTASIO ANNA nato a SOLOFRA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIUDICE DI PACE di MONTORO SUPERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Montoro ha affermato la penale responsabilità di Anna Giannattasio per il reato di minaccia e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata è manifestamente infondato atteso che il Giudice di pace ha fornito adeguata motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione, cosicché il motivo risulta anche generico; - che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché volti a sollevare censure attinenti al merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATTASIO ANNA nato a SOLOFRA il 23/03/1966 avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIUDICE DI PACE di MONTORO SUPERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Montoro ha affermato la penale responsabilità di Anna Giannattasio per il reato di minaccia e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata è manifestamente infondato atteso che il Giudice di pace ha fornito adeguata motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione, cosicché il motivo risulta anche generico; - che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché volti a sollevare censure attinenti al merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il