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Ordinanza — n. 26859/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conditional sentence denial due to proven habitual theft patterns.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Radu Stefania Adriana and Vasile Radu inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the denial of a suspended sentence was contradictory and illogical, yet the lower court had sufficiently justified its decision by noting the defendants' dedicated habit of committing property crimes. Consequently, the court ruled that future non-reoffending could not be asserted given their established criminal modus operandi.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 617, cod. proc. pen.: Appeals against the denial of a suspended sentence are inadmissible if the lower court's reasoning adequately demonstrates the defendant's habitual commission of crimes and the impossibility of future abstinence.

Parole chiave

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conditional sentence denial habitual property crime appeal inadmissibility suspended sentence criminal habit evidence pericolo di reiterazione criminalità persistente responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADU STEFANIA ADRIANA nato il 10/03/1980 RADU VASILE nato il 21/11/1978 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 dicembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Stefania Adriana Radu e Vasile Radu per il reato di furto aggravato continuato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati, che si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, é manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto, osservando che dalle modalità esecutive dei furti emerge che i due imputati sono dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e non è possibile affermare che in futuro essi si asterranno dal commettere ulteriori reati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il