Cassation court dismisses appeals against criminal conviction for aggravated personal injury, citing lack of new evidence and insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mirko Leoniello and Daniele Auddino inadmissible, upholding their criminal convictions for aggravated personal injury. The appellants sought a re-evaluation of evidence and the application of generic mitigating circumstances, which the appellate court had already thoroughly addressed. The court rejected these requests because the appeals did not present new facts or arguments that could justify a reassessment of the case at the jurisdictional level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or fail to demonstrate manifestly unfounded grounds, as the appellate court has already provided adequate motivation regarding the facts and sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONIELLO MIRKO nato a ROMA il 13/09/1996 AUDDINO DANIELE nato a ROMA il 10/09/1985 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 25 marzo 2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Mirko Leoniello e Daniele Auddino per i reati di lesione personale aggravata loro ascritti e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Auddino è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che i motivi del ricorso dell'imputato Leoniello sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sia in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sia in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per le quali la Corte territoriale ha segnalato la entità delle lesioni cagionate, i motivi a delinquere e le modalità esecutive dei reati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis