Ordinanza — n. 26855/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUAMAN CERNA BRAYAN JAIR nato il 07/10/1997 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Paola Croce, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 588 cod. pen; Ordinanza — n. 26855/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Paola Croce, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUAMAN CERNA BRAYAN JAIR nato il 07/10/1997 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Paola Croce, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 4 giugno 2021 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Brayan Jair Huaman Cerna per il reato di cui all'art. 588 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto estremamente generico e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente illustrato, con motivazione esente da contraddizioni o illogicità, le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il