Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissibility of factual re-evaluation at cassation level.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Amoroso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Amoroso challenged the Second Instance Court's confirmation of his criminal liability for the offense under Article 457 of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this request because the Supreme Court lacks jurisdiction to reassess facts or evidence, reserving such powers exclusively for the trial courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim solely to re-evaluate facts or evidence, as the Supreme Court's jurisdiction is limited to legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO SALVATORE nato a NAPOLI il 07/01/1971 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Amoroso e Erminia Giuliano per il reato di cui all'art. 457 cod. pen. e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso di Salvatore Amoroso è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in fatto ed ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1