Ordinanza — n. 26852/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUMBACA SIMONE nato a ROMA il 26/03/1995 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità Carlo Bumbaca e Simone Bumbaca per il reato di lesione personale aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso di Simone Bumbaca, che si duole della mera apparenza della motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti l'affermazione di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine a tali punti della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUMBACA SIMONE nato a ROMA il 26/03/1995 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità Carlo Bumbaca e Simone Bumbaca per il reato di lesione personale aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso di Simone Bumbaca, che si duole della mera apparenza della motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti l'affermazione di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine a tali punti della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1