Italian court dismisses appeals against aggravated burglary conviction, citing direct sentencing method compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Vincenzina Spada and Michele Vezzoso inadmissible regarding their conviction for attempted aggravated burglary. The defendants argued against the sentence, but the court found their claims manifestly unfounded because the penalty was determined using the direct method and remained below the statutory average. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentences imposed via the direct method are inadmissible if the penalty is below the statutory average, as no specific motivation is required beyond referencing the sentencing criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPADA VINCENZINA nato a VICENZA il 18/05/1965 VEZZOSO MICHELE nato a CARRU' il 28/05/1968 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2020 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Vincenzina Spada e Michele Vezzoso per il reato di tentato furto aggravato in abitazione e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso degli imputati è manifestamente infondato, atteso che la pena è stata determinata secondo il cosiddetto metodo diretto (vedi Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528) e comunque la pena inflitta appare inferiore alla media edittale, cosicché non occorre una motivazione particolarmente specifica, essendo sufficiente un riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il