Italian court dismisses appeal claiming silence right exempts witness from truth-telling obligation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for perjury. The defendant argued that his right to silence and ability to lie exempted him from providing truthful general information. The court rejected this, citing established precedent that while suspects may remain silent, they are legally obligated to state their true identity and general details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The right to silence and the capacity to lie do not exempt a suspect from the legal obligation to provide truthful general information such as name and address.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVES ARALDO LEONARDO nato a ROMA il 14/07/1990 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 21 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Leonardo Neves Araujo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, Orlando Rv. 282740;
Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso