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Sentenza — n. 26842/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26842/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUSSAID AIMAN nato a PISTOIA il 26/01/2001 avverso la sentenza del 07/11/2022 del GIUDICE DI PACE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Battista Salvietti;

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 26842/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giovanni Battista Salvietti;

Parole chiave

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restituzione in pristino lesione al piede abbandono per lesioni personali risarcimento del danno alla persona amnistia trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
Elena Baldi, in data 20 marzo 2023 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale Giovanni Battista Salvietti, ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUSSAID AIMAN nato a PISTOIA il 26/01/2001 avverso la sentenza del 07/11/2022 del GIUDICE DI PACE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Battista Salvietti;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pistoia ha affermato la penale responsabilità di Aiman Oussaid per il reato di lesione personale e l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che la persona offesa, tramite il suo procuratore speciale, avv. Elena Baldi, in data 20 marzo 2023 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputato, tramite il suo procuratore speciale Giovanni Battista Salvietti, ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto all'imputato si è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; - che ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese processuali devono essere poste a carico del querelato;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1