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Ordinanza — n. 26839/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI SHADEI (CUI 03UZ3P0) nato a RIMINI il 12/09/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di Shadei Gabrieli per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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gravi addebiti penali commisurazione della pena per rapina verdetto di colpevolezza aggravamento della pena crimine sanzione penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI SHADEI (CUI 03UZ3P0) nato a RIMINI il 12/09/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2019 del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di Shadei Gabrieli per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0