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Ordinanza — n. 26838/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26838/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26838/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGLIUZZI PEPPINO nato a SAVONA il 17/12/1976 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 23 settembre 2019 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di Peppino Figliuzzi per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cosa destinata ad un pubblico servizio e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono manifestamente infondati, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440), cosicché non rileva che nel caso di specie l'allaccio possa essere stato attuato da terze persone; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440), cosicché non rileva che nel caso di specie l'allaccio possa essere stato attuato da terze persone; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni furto di lieve entità furti connessi sottrazione di energia favoreggiamento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGLIUZZI PEPPINO nato a SAVONA il 17/12/1976 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 23 settembre 2019 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di Peppino Figliuzzi per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cosa destinata ad un pubblico servizio e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono manifestamente infondati, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440), cosicché non rileva che nel caso di specie l'allaccio possa essere stato attuato da terze persone; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i