Ordinanza — n. 26836/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAPPELLO GIUSEPPA nato a SALEMI il 19/06/1953 nel procedimento a carico di: PATTI SALVATORE nato a SALEMI il 08/04/1988 MARAGLIOTTI ROSARIA nato a SALEMI il 24/07/1991 CARADONNA ANTONINA nato a SALEMI il 27/07/1967 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26836/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAPPELLO GIUSEPPA nato a SALEMI il 19/06/1953 nel procedimento a carico di: PATTI SALVATORE nato a SALEMI il 08/04/1988 MARAGLIOTTI ROSARIA nato a SALEMI il 24/07/1991 CARADONNA ANTONINA nato a SALEMI il 27/07/1967 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CAPPELLO GIUSEPPA nato a SALEMI il 19/06/1953 nel procedimento a carico di: PATTI SALVATORE nato a SALEMI il 08/04/1988 MARAGLIOTTI ROSARIA nato a SALEMI il 24/07/1991 CARADONNA ANTONINA nato a SALEMI il 27/07/1967 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha riformato, prosciogliendo gli imputati, la sentenza del 25 novembre 2019 del Tribunale di Marsala che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Patti, Rosaria Maragliotti ed Antonina Caradonna per il reato di violenza privata, danneggiamento e lesione personale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Giuseppa Cappello; - che i motivi di ricorso della parte civile sono inammissibili in quanto volti a sollevare censure in fatto e a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso