Ordinanza — n. 26835/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBANO ALFREDO nato a BRINDISI il 22/06/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 18 settembre 2017 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di Alfredo Sbano per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità e perché volti a sollevare censure in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26835/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBANO ALFREDO nato a BRINDISI il 22/06/1988 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 18 settembre 2017 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di Alfredo Sbano per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità e perché volti a sollevare censure in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0