Ordinanza — n. 26833/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPA DAVIDE nato a PALERMO il 28/08/1979 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Davide Zappa per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello che è stato rigettato dalla Corte territoriale con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, limitandosi a sostenere, in fatto, che il controllo della merce era continuativa e costante; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPA DAVIDE nato a PALERMO il 28/08/1979 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di Davide Zappa per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello che è stato rigettato dalla Corte territoriale con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, limitandosi a sostenere, in fatto, che il controllo della merce era continuativa e costante; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1