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Ordinanza — n. 26832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO BRUNO nato a CASARANO il 05/09/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29 maggio 2015 del Tribunale di Lecce che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Giovanni Simone e Bruno Carangelo per il reato di furto pluriaggravato e, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e, quanto al Carangelo, alla recidiva reiterata, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Bruno Carangelo, che sostiene che il reato, commesso in data 9 marzo 2012, si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, essendo il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, è manifestamente infondato, atteso che la pena edittale per il reato di furto pluriaggravato è pari a dieci anni, a nulla rilevando la circostanza che gli aumenti per le aggravanti non siano stati applicati per effetto dell'applicazione della attenuante e del conseguente giudizio di bilanciamento, in quanto l'art. 157 cod. pen. esclude espressamente che l'esito di tale giudizio possa influire sul termine di prescrizione, e il termine di prescrizione di anni dieci, ai sensi del citato art. 157, deve essere aumentato di due terzi, essendo stata ritenuta la recidiva maturata, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., cosicché risulta evidente che attualmente il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 26832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e, quanto al Carangelo, alla recidiva reiterata, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Bruno Carangelo, che sostiene che il reato, commesso in data 9 marzo 2012, si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, essendo il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, è manifestamente infondato, atteso che la pena edittale per il reato di furto pluriaggravato è pari a dieci anni, a nulla rilevando la circostanza che gli aumenti per le aggravanti non siano stati applicati per effetto dell'applicazione della attenuante e del conseguente giudizio di bilanciamento, in quanto l'art. 157 cod. pen. esclude espressamente che l'esito di tale giudizio possa influire sul termine di prescrizione, e il termine di prescrizione di anni dieci, ai sensi del citato art. 157, deve essere aumentato di due terzi, essendo stata ritenuta la recidiva maturata, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., cosicché risulta evidente che attualmente il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pentito doppia punibilità aggravamento della pena altri reati sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO BRUNO nato a CASARANO il 05/09/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 29 maggio 2015 del Tribunale di Lecce che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Giovanni Simone e Bruno Carangelo per il reato di furto pluriaggravato e, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti e, quanto al Carangelo, alla recidiva reiterata, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Bruno Carangelo, che sostiene che il reato, commesso in data 9 marzo 2012, si è estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, essendo il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, è manifestamente infondato, atteso che la pena edittale per il reato di furto pluriaggravato è pari a dieci anni, a nulla rilevando la circostanza che gli aumenti per le aggravanti non siano stati applicati per effetto dell'applicazione della attenuante e del conseguente giudizio di bilanciamento, in quanto l'art. 157 cod. pen. esclude espressamente che l'esito di tale giudizio possa influire sul termine di prescrizione, e il termine di prescrizione di anni dieci, ai sensi del citato art. 157, deve essere aumentato di due terzi, essendo stata ritenuta la recidiva maturata, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., cosicché risulta evidente che attualmente il termine massimo di prescrizione non è ancora decorso; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d