Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for aggravated theft due to inadmissibility and lack of procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Giacalone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giacalone challenged a partial reduction of his sentence for aggravated theft, arguing issues regarding identification reliability and procedural standing. The court rejected the appeal because the first ground was unfounded due to adequate lower court reasoning, while the second was barred by procedural law, noting that new procedural hurdles do not override existing final judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p. The appeal is inadmissible if the grounds are unfounded or barred by procedural law, and the mere possibility of future procedural obstacles does not invalidate a final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE ALBERTO nato a MARSALA il 29/01/1990 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria difensiva con motivi aggiunti del difensore del ricorrente, avv. Francesca Frusteri; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 5 luglio 2018 del Tribunale di Marsala che aveva affermato la penale responsabilità di Alberto Giacalone per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, priva di contraddizioni o illogicità, in ordine all'attendibilità della identificazione; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che la procedibilità a querela, sopravvenuta per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. giudicato sostanziale (cfr.
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d