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Ordinanza — n. 26827/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Moamd Anis inadmissible due to its extreme lack of specificity. The lower court had convicted Anis of grave injury and recidivism, but the appellate court's decision was overturned because the grounds for appeal were too vague to constitute a valid legal challenge. Consequently, the defendant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are excessively generic, failing to specify the legal or factual errors alleged.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds appeal procedural costs condemnation Cassa delle ammende lack of specificity lesioni gravi lesione alla caviglia azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOAMD ANIS nato il 15/07/1986 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 8 luglio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di Anis Moamd per il reato di lesione grave e, con la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0