Ordinanza — n. 26826/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCI LUIGI nato a BUTERA il 29/03/1967 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile Daniela Di Dio, avv. Riccardo Lana, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria contenente motivi aggiunti fatta pervenire dal difensore del ricorrente; n
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Riccardo Lana, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria contenente motivi aggiunti fatta pervenire dal difensore del ricorrente; n
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCI LUIGI nato a BUTERA il 29/03/1967 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della parte civile Daniela Di Dio, avv. Riccardo Lana, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria contenente motivi aggiunti fatta pervenire dal difensore del ricorrente; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 6 ottobre 2021 del Tribunale di Gela che aveva affermato la penale responsabilità di Luigi Puci per il reato di minaccia grave e lesioni aggravate e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa Daniela Di Dio, costituitasi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo di censure sulle quali il Tribunale ha adeguatamente motivato con argomenti che evidenziano la non necessità di riscontri alle dichiarazioni della vittima e con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, cosicché il motivo di impugnazione risulta generico; - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, non risultando illogica o contraddittoria la motivazione fondata sulla abitualità del comportamento, in virtù dei precedenti penali specifici che gravano sull'imputato che non consentono di esprimere un giudizio prognostico favorevole; - che il motivo aggiunto è manifestamente infondato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266, relativa a prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che non può essere accolta l'istanza di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile, atteso che questa non ha validamente svolto attività difensiva, poiché la memoria difensiva depositata, peraltro non contenente una replica argomentata ai motivi di ricorso o ai motivi nuovi, ma solo le conclusioni della medesima parte privata, andava in ogni caso depositata o comunque fatta pérvenire almeno quindici giorni prima dell'udienza, mentre detto termine non è stato rispettato;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civil