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Ordinanza — n. 26825/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26825/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOVAILA CONSTANTIN nal:o a MODELU( ROMANIA) il 01/12/1969 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Sovaila Costantin ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 1 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale sanzione penale gravità della pena sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOVAILA CONSTANTIN nal:o a MODELU( ROMANIA) il 01/12/1969 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sovaila Costantin ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle