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Ordinanza — n. 26823/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and unfounded arguments failing to meet procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's judgment on aggravated theft. The appellant's sole ground of appeal was deemed partially generic and manifestly unfounded because it failed to specifically confront the logical and legal reasoning of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as they fail to specifically address the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds unfounded arguments procedural requirements aggravated theft conviction revisione della sentenza penale cancellazione dall'albo avvocati esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO SALVATORE nato a PALERMO il 29/07/1983 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Carlo Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che, dichiarando inammissibile l'atto di appello, ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 99, 624, 625 n. 4 e 8 bis cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello da parte della Corte territoriale, è in parte generico e in parte manifestamente infondato, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato, che al contrario esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Cons liere estensore „Ii-Presidente