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Ordinanza — n. 26821/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Durasco Marco and Durasco Riccardo inadmissible. The appellants argued for vitiating the lower court's finding of responsibility for aggravated injuries, but their grounds were deemed generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the procedural bar established by the prior judgment remains effective, preventing the new prosecution regime from applying.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific factual or legal grounds is inadmissible, and the resulting judgment creates a substantive res judicata that blocks subsequent prosecution for the same facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds res judicata procedural code aggravated injuries peggioramento di uno stato anteriore assenza di caso di rigore censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 648 cod. proc. pen.
Legge n. 150 del 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURASCO MARCO nato a ROMA il 02/05/1973 DURASCO RICCARDO nato a ROMA il 24/07/1969 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Durasco Marco e Durasco Riccardo ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni personali aggravate in concorso; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il C igli e es p