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Ordinanza — n. 26820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and factual re-evaluation attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected in the appellate court without providing new critical analysis. The appellant attempted to re-evaluate evidence and facts, which falls outside the scope of a cassation review limited to legal errors. Consequently, the procedural bar was established, preventing any future prosecution attempts based on the existing judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical argument against the lower court's decision or attempts to re-evaluate facts and evidence, as these matters are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation factual re-evaluation cassation review limits procedural bar judicial precedent legal error recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 648 cod. proc. pen.
Law n. 150 of 2022
articolo 648 cod. proc. pen
150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCORINTI AMBROGIO nato a ZUNGRI il 29/04/1963 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; p-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Accorinti Ambrogio ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha analiticamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità e alla quantificazione del danno (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che, inoltre, le doglianze sono in punto di fatto e sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore