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Ordinanza — n. 26817/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26817/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO DANIELE nato a CATANIA il 20/09/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Rossello Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto e false dichiarazioni sull'identità personale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine al ritenuto giudizio di comparazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danno differenziale attenuazione libera della pena risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione adeguamento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLO DANIELE nato a CATANIA il 20/09/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Rossello Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto e false dichiarazioni sull'identità personale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine al ritenuto giudizio di comparazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 igliee este re Jt P