Cassation court dismisses appeal for procedural error as only law violations are admissible against peace court judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carmine Del Pozzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Del Pozzo of assault against Giuseppe Carratù, and Del Pozzo challenged the reasoning of the peace court's decision. The court rejected the appeal because appeals against peace court judgments are strictly limited to claims of legal error, not defects in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; Appeals against judgments of the peace court are admissible solely for violations of law, thereby excluding challenges based on defects in the reasoning or motivation of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POZZO CARMINE nato a SALERNO il 24/11/1966 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la sentenza del 27 maggio 2019 del Giudice di pace di Mercato San Severino che aveva affermato la penale responsabilità di Carmine Del Pozzo per il reato di percosse e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa Giuseppe Carratù, costituitosi parte civile; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure attinenti a vizi concernenti la motivazione della decisione, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il