Ordinanza — n. 26714/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ROSA nato a NAPOLI il 21/09/1994 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Grieco Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di appello - che eccepisce l'omessa notifica della citazione in appello al "difensore tempestivamente nominato dall'imputata in data 11 settembre 2018" - è manifestamente infondato in quanto agli atti non si rinviene la nomina di alcun difensore di fiducia, che neppure viene individuato in ricorso attraverso l'indicazione delle relative generalità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 163 e 133 cod. pen., sono generici, poiché si esauriscono in meri enunciati privi di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ROSA nato a NAPOLI il 21/09/1994 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Grieco Rosa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di appello - che eccepisce l'omessa notifica della citazione in appello al "difensore tempestivamente nominato dall'imputata in data 11 settembre 2018" - è manifestamente infondato in quanto agli atti non si rinviene la nomina di alcun difensore di fiducia, che neppure viene individuato in ricorso attraverso l'indicazione delle relative generalità;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., 163 e 133 cod. pen., sono generici, poiché si esauriscono in meri enunciati privi di ragioni a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il