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Ordinanza — n. 26713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/08/1963 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Siciliano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/08/1963 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Siciliano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni distribuzione dell'elettricità monopolio sulle installazioni elettriche materiale elettrico e apparecchiature radio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/08/1963 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Siciliano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0