Ordinanza — n. 26705/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIO FRANCESCO nato a GENOVA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Miglio Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per cinque episodi di furto; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato, si risolvono in affermazioni apodittiche e meramente congetturali, non riconducibili al novero dei vizi consentiti ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., peraltro già esaurientemente confutate dal giudice di appello (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, cod. proc. pen., peraltro già esaurientemente confutate dal giudice di appello (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIO FRANCESCO nato a GENOVA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Miglio Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per cinque episodi di furto; Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato, si risolvono in affermazioni apodittiche e meramente congetturali, non riconducibili al novero dei vizi consentiti ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., peraltro già esaurientemente confutate dal giudice di appello (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0