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Ordinanza — n. 26703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato a ROSSANO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Martino Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna il furto di 35 quintali di quercia sottratti abbattendo piante site in terre di proprietà demaniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso: - è aspecifico nella parte in cui deduce l'insussistenza del fatto, svolgendo valutazioni astratte prive di reale confronto critico con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata; - è generico nella parte in cui eccepisce la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., poiché non indica la decisività dell'attività investigativa tacciata di invalidità (cfr.

Regesto Legislator

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art. 350 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 26703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbattimento di alberi appropriazione indebita di beni demaniali espropriazione abusiva ipersfruttamento delle risorse impiego illecito di valori patrimoniali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 350 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato a ROSSANO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Martino Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna il furto di 35 quintali di quercia sottratti abbattendo piante site in terre di proprietà demaniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso: - è aspecifico nella parte in cui deduce l'insussistenza del fatto, svolgendo valutazioni astratte prive di reale confronto critico con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata; - è generico nella parte in cui eccepisce la violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., poiché non indica la decisività dell'attività investigativa tacciata di invalidità (cfr.

Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), considerando, peraltro, che l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la demanialità dei beni, è manifestamente infondato, poiché già la sentenza di primo grado aveva spiegato quali fonti di prova, non rivalutabili in questa sede, dimostrassero tali con notazione; Ritenuto che il terzo motivo è inammissibile, perché la doglianza sull'art. 133 cod. pen. è inedita, mentre il riferimento alle circostanze attenuanti generiche è privo di rilievo dato che le citate attenuanti sono già state concesse;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis