Ordinanza — n. 26702/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLELONGA BENITO nato a CROTONE il 05/03/1969 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vallelonga Benito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ora necessaria ex d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLELONGA BENITO nato a CROTONE il 05/03/1969 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vallelonga Benito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ora necessaria ex d.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLELONGA BENITO nato a CROTONE il 05/03/1969 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Vallelonga Benito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ora necessaria ex d.
Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto, tutte le persone offese hanno sporto querela, richiedendo espressamente la punizione del colpevole, come rilevato dalla Corte di appello negli esatti termini indicati alle pagine 1 e 2 della motivazione, con cui il ricorrente evita misurarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/