Ordinanza — n. 26699/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASSE MOUSTAPHA nato il 08/07/1987 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Niasse Moustapha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali da cui è derivato lo sfregio permanente del viso; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che denunciano sotto vari profili il vizio di motivazione in merito all'utilizzo del coltello da parte della vittima, prospettano una ricostruzione alternativa della dinamica dei fatti, che il giudice di merito ha ritenuto non provata e che non può essere vagliata in questa sede:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26699/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASSE MOUSTAPHA nato il 08/07/1987 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Niasse Moustapha ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali da cui è derivato lo sfregio permanente del viso; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che denunciano sotto vari profili il vizio di motivazione in merito all'utilizzo del coltello da parte della vittima, prospettano una ricostruzione alternativa della dinamica dei fatti, che il giudice di merito ha ritenuto non provata e che non può essere vagliata in questa sede:
«la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il quarto motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci