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Sentenza — n. 26698/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26698/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Di Perna Alessandro per il reato di tentato furto di merendine e lattine di bevande analcoliche (fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 e comma secondo, cod. pen.), commesso in data 11 agosto 2014; la recidiva, originariamente contestata, è stata esclusa dal giudice di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 26698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, nn. 2 e 5 e comma secondo, cod. pen.), commesso in data 11 agosto 2014; la recidiva, originariamente contestata, è stata esclusa dal giudice di primo grado.

Parole chiave

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furto di lieve entità reato di poca entità tentato furto gravi addebiti penali altri reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen.
art. 161 cod. pen
+ un quarto ex art. 161 cod. pen.) è decorso in data 11 dicembre 2022.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PERNA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 24/02/1991 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Di Perna Alessandro per il reato di tentato furto di merendine e lattine di bevande analcoliche (fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5 e comma secondo, cod. pen.), commesso in data 11 agosto 2014; la recidiva, originariamente contestata, è stata esclusa dal giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen. e diniego circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso non è inammissibile, tenuto conto del disallineamento della decisione rispetto al testo del nuovo art. 131-bis cod. pen. come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2020 nei cui limiti edittali (pena detentiva minima non superiore a due anni) rientra certamente il tentativo di furto pluriaggravato (pena minima pari a un anno di reclusione). Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato di tentato furto pluriaggravato (pari ad anni otto e mesi quattro, e cioè anni sei e mesi otto ex art.157 cod. pen. + un quarto ex art. 161 cod. pen.) è decorso in data 11 dicembre 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec