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Ordinanza — n. 26697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNETI LORIS nato a MARANO SUL PANARO il 25/07/1960 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corneti Loris ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; si vedano, in particolare: - pag. 2 sulla asserita "grossolanità" del falso che fa leva peraltro su circostanze smentite dalla Corte di appello; - pagg. 2 e 3 sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen., la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658, precedenti e successive conformi); - pag. 3 su art. 62 n. 6 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 26697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che - quanto alla memoria con la quale si richiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. alla luce dei nuovi limiti edittali ex d. Igs. n. 150 del 2022 nei quali rientra ora l'art.495 cod. pen. - la questione è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello, al di là dei limiti edittali all'epoca vigenti, ha comunque già espresso le proprie valutazioni sul fatto escludendone la particolare tenuità con motivazione immune da cadute logiche (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uso di false generalità credibilità dell'identità false dichiarazioni senza giuramento errore di persona denuncia mendace false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
2 e 3 sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen., la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
art. 131 - bis cod. pen
Considerato che - quanto alla memoria con la quale si richiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNETI LORIS nato a MARANO SUL PANARO il 25/07/1960 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corneti Loris ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; si vedano, in particolare: - pag. 2 sulla asserita "grossolanità" del falso che fa leva peraltro su circostanze smentite dalla Corte di appello; - pagg. 2 e 3 sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen., la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658, precedenti e successive conformi); - pag. 3 su art. 62 n. 6 cod. pen.;

Considerato che - quanto alla memoria con la quale si richiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. alla luce dei nuovi limiti edittali ex d. Igs. n. 150 del 2022 nei quali rientra ora l'art.495 cod. pen. - la questione è manifestamente infondata, poiché la Corte di appello, al di là dei limiti edittali all'epoca vigenti, ha comunque già espresso le proprie valutazioni sul fatto escludendone la particolare tenuità con motivazione immune da cadute logiche (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis