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Ordinanza — n. 26695/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentence as recidivism is recognized and penalty discretion is valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26695/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the Court found the penalty justified by the recognized recidivism. Consequently, the Court upheld the lower court's decision on the merits regarding the theft conviction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal claiming excessive punishment is inadmissible when the aggravating circumstance of recidivism is established and the sentencing discretion exercised by the trial court is justified.

Parole chiave

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excessive sentence appeal recidivism recognition judicial sentencing discretion inadmissible appeal theft conviction contraffazione di merci imputazione di furto incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYMEN AHMED nato il 09/11/1983 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aymen Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il furto di una bicicletta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Chiarito (per evitare equivoci rispetto a una erronea affermazione del ricorso) che la recidiva contestata non è stata affatto esclusa, ma è stata riconosciuta dal Tribunale di Bologna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2