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Ordinanza — n. 26694/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26694/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSEIN HEMN MOHAMMED HUSSEIN nato il 13/11/1982 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hussein Hemn Mohammed Hussein ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per l'uso di una patente falsa (artt. 489 in relazione agli artt. 477-482 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché il capo di imputazione cita l'art. 472 cod. pen. mentre la condanna è stata pronunciata per il reato di cui all'art. 477 cod. pen., non è solo manifestamente infondato, ma addirittura offensivo, data l'evidenza dell'errore materiale (come già osservato dalla Corte di appello) nella indicazione della norma violata, immediatamente percepibile, senza alcuna lesione dei diritti difensivi, dalla mera descrizione del fatto (che si riferisce alla falsificazione di un documento e non alla detenzione di misure o pesi con falsa impronta);

Regesto Legislator

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art. 472 cod. pen, art. 477 cod. pen; Ordinanza — n. 26694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci uso di un documento falso abuso della licenza e delle targhe frode alla legge sugli stranieri documenti d'identità guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 472 cod. pen
pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché il capo di imputazione cita l'art. 472 cod. pen.
art. 477 cod. pen
mentre la condanna è stata pronunciata per il reato di cui all'art. 477 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSEIN HEMN MOHAMMED HUSSEIN nato il 13/11/1982 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hussein Hemn Mohammed Hussein ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per l'uso di una patente falsa (artt. 489 in relazione agli artt. 477-482 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché il capo di imputazione cita l'art. 472 cod. pen. mentre la condanna è stata pronunciata per il reato di cui all'art. 477 cod. pen., non è solo manifestamente infondato, ma addirittura offensivo, data l'evidenza dell'errore materiale (come già osservato dalla Corte di appello) nella indicazione della norma violata, immediatamente percepibile, senza alcuna lesione dei diritti difensivi, dalla mera descrizione del fatto (che si riferisce alla falsificazione di un documento e non alla detenzione di misure o pesi con falsa impronta);

Considerato che il secondo motivo, che si duole del rigetto delle istanze difensive di "sospensione del processo ovvero di differimento del dibattimento o almeno di remissione in termini per l'articolazione di prove a discarico" è generico, poiché non indica quali prove, in tesi decisive, il difensore avrebbe indicato nel termine eventualmente concessogli; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la sussistenza del reato, si esaurisce in mere deduzioni in fatto, avulse dal quadro probatorio disegnato dai giudici di merito, inammissibili in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec