Ordinanza — n. 26692/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Seferovic Aleksander ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il diniego della circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, sono inammissibili in quanto: - le attenuanti generiche sono già state concesse; - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. prima, e unica, pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: prima, e unica, pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEKSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Seferovic Aleksander ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il diniego della circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, sono inammissibili in quanto: - le attenuanti generiche sono già state concesse; - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. prima, e unica, pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24