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Sentenza — n. 26691/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26691/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Mantani Fortunato per il reato di cui all'art. 48-480 cod. pen., commesso il 3 febbraio 2015. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen. e diniego sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 26691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 48-480 cod. pen., commesso il 3 febbraio 2015. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen. e diniego sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento falsificazione di monete falsità ideologica in documenti attenuazione della pena denuncia mendace malafede

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTANI FORTUNATO nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 15/04/1956 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Mantani Fortunato per il reato di cui all'art. 48-480 cod. pen., commesso il 3 febbraio 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su esclusione art. 131-bis cod. pen. e diniego sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso non è inammissibile, tenuto conto della estrema genericità e assertività della motivazione svolta dalla Corte di appello sui presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., e del conseguente disallineamento della decisione rispetto alle linee guida sull'art. 131-bis cod. pen. tracciate dalle Sezioni Unite Tushaj e Ubaldi (sentenze n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 e n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064). Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è decorso in data 3 agosto 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci