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Ordinanza — n. 26688/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26688/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26688/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA ANTONIO nato a CATANIA il 11/10/1963 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amendola Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni responsabilità del conduttore contratto per la fornitura di energia diritto all'antenna
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA ANTONIO nato a CATANIA il 11/10/1963 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amendola Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);

Chiarito che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis