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Ordinanza — n. 26687/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26687/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Arcadi Giuseppe against the Milan Court of Appeal's second-instance judgment inadmissible. The appellant sought to overturn a conviction for aggravated assault while the lower court had acquitted him of grave threats. The court rejected the appeal because the three grounds raised were merely reproductions of arguments already fully examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 62, n. 2 c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 99 c.p. per. appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance on the merits are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal repetition of merits cassation procedure aggravated assault grave threats crimine di aggressione lesioni gravi difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 62, n. 2 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 99 c.p. per.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCADI GIUSEPPE nato a SANT'AGATA DEL BIANCO il 28/10/1962 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Arcadi Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582-585 cod. pen.), mentre lo ha assolto da quello di minaccia grave, rideterminando la misura della pena inflitta;

Considerato che i tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttiv0 di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare pag. 3 paragrafo 4.1. su art. 62 n. 2 cod. pen; pag. 4, paragrafo 4.3. su art. 62-bis e 133 cod. pen.; pag. 4 paragrafo 4.4. su art. 99 cod. peri.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2