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Ordinanza — n. 26686/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26686/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26686/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSI ANTONIO nato a MILANO il 20/08/1970 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pelusi Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per numerosi episodi di furto; mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che reitera l'eccezione di nullità della sentenza nella parte che ha riconosciuto la condizione di delinquente abituale in assenza di contestazione, è manifestamente infondato, poiché, come osserva la Corte di appello, nel decreto di citazione a giudizio la condizione di abitualità ex art. 103 cod. pen. risulta espressamente contestata (cfr. paf. 12 sentenza impugnata) e il ricorso, appuntandosi solo sul profilo della tempestività dell'eccezione, lascia intatta tale affermazione idonea da sola a sorreggere la decisione;

Regesto Legislator

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art. 103 cod. pen; Ordinanza — n. 26686/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa risposta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, soffre dalla genericità dell'omologo motivo di appello (rilevabile ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), poiché si risolve in una mera richiesta priva di ragioni a sostegno e priva quindi della indicazione di quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero imposto la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi altri capi d'accusa gravi addebiti penali perseguimento penale per truffa azione penale privata difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 103 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSI ANTONIO nato a MILANO il 20/08/1970 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pelusi Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per numerosi episodi di furto; mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che reitera l'eccezione di nullità della sentenza nella parte che ha riconosciuto la condizione di delinquente abituale in assenza di contestazione, è manifestamente infondato, poiché, come osserva la Corte di appello, nel decreto di citazione a giudizio la condizione di abitualità ex art. 103 cod. pen. risulta espressamente contestata (cfr. paf. 12 sentenza impugnata) e il ricorso, appuntandosi solo sul profilo della tempestività dell'eccezione, lascia intatta tale affermazione idonea da sola a sorreggere la decisione;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa risposta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, soffre dalla genericità dell'omologo motivo di appello (rilevabile ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), poiché si risolve in una mera richiesta priva di ragioni a sostegno e priva quindi della indicazione di quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero imposto la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis