Ordinanza — n. 26685/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZA ROCCO nato il 09/05/1972 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marrazza Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello; mentre, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26685/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110 del 1975, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZA ROCCO nato il 09/05/1972 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Marrazza Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello; mentre, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24