Ordinanza — n. 26683/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE GIUSEPPE nato a DESIO il 12/12/1984 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ciccone Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il tentativo di furto aggravato da violenza sulle cose; letta la memoria depositata a sostegno dei motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto e che la medesima assertività connota la memoria difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26683/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Chiarito, quanto alla richiesta di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato, che: - la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non alla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018, dep. 2019, Liban, Rv. 275413); - il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarare inammissibili (art. 106, comma 1 d.p.r. n. 115 del 2022).
Parole chiave
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE GIUSEPPE nato a DESIO il 12/12/1984 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ciccone Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il tentativo di furto aggravato da violenza sulle cose; letta la memoria depositata a sostegno dei motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, poiché si risolve nella prospettazione assertiva di elementi di fatto e che la medesima assertività connota la memoria difensiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Chiarito, quanto alla richiesta di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato, che: - la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non alla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018, dep. 2019, Liban, Rv. 275413); - il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarare inammissibili (art. 106, comma 1 d.p.r. n. 115 del 2022).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24