Ordinanza — n. 26682/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORINI ANGELO nato a SAN PIETRO IN CERRO 11 15/05/1949 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dorini Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto in qualità di amministratore della CDG srl dichiarata fallita il 9 dicembre 2015; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra l'accusa di bancarotta preferenziale e la sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile sotto due concorrenti profili: - l'eccezione viene formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile perché tardiva, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio ipoteticamente verificatasi nel primo grado di giudizio (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886); - l'eccezione è manifestamente infondata, posto che all'imputato è stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale è stato condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORINI ANGELO nato a SAN PIETRO IN CERRO 11 15/05/1949 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dorini Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto in qualità di amministratore della CDG srl dichiarata fallita il 9 dicembre 2015; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra l'accusa di bancarotta preferenziale e la sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile sotto due concorrenti profili: - l'eccezione viene formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile perché tardiva, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio ipoteticamente verificatasi nel primo grado di giudizio (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886); - l'eccezione è manifestamente infondata, posto che all'imputato è stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale è stato condannato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il