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Ordinanza — n. 26681/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Guarnieri's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for attempted theft inadmissible. The sole ground of appeal contested the denial of a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected this argument because it merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance on the merits are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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attempted theft conviction mitigating circumstance denial inadmissible appeal reproductive argument cassation procedure tentato furto furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNERI LUCA nato a TORINO il 03/01/1976 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Guarnieri Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per un tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0