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Ordinanza — n. 26680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WAZIRI FAROUK nato a MILANO il 24/04/1987 BRUCCOLERI SALVATORE MARCO nato a MILANO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, Waziri Farouk e Bruccoleri Salvatore Marco ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma primo, cod. pen., commesso il 27 luglio 2014;

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); - il secondo motivo, che invoca la scriminante della legittima difesa e l'attenuante della provocazione, è privo di specificità, poiché non indica quali elementi in fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'uno o dell'altro istituto; - il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, come detto, il reato di rissa concorre con quello di lesioni personali senza escluderlo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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causalità del colpo di frusta lesioni gravi lesione al piede responsabilità medica vittima di infortunio lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da Waziri Farouk - che eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WAZIRI FAROUK nato a MILANO il 24/04/1987 BRUCCOLERI SALVATORE MARCO nato a MILANO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, Waziri Farouk e Bruccoleri Salvatore Marco ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 582, 583, comma primo, cod. pen., commesso il 27 luglio 2014;

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da Waziri Farouk - che eccepisce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. perché il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica per il reato di rissa - è manifestamente infondato, tenuto conto che il reato di rissa concorre con quello di lesioni personali e non si sostituisce ad esso (cfr. sul tema Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861); Ritenuto, quanto al ricorso di Bruccoleri Salvatore Marco e alla memoria trasmessa a sostegno dei motivi di ricorso, che: - il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il termine massimo di prescrizione del reato (pari anni otto e mesi nove) non era decorso alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); - il secondo motivo, che invoca la scriminante della legittima difesa e l'attenuante della provocazione, è privo di specificità, poiché non indica quali elementi in fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'uno o dell'altro istituto; - il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, come detto, il reato di rissa concorre con quello di lesioni personali senza escluderlo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C