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Ordinanza — n. 26678/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming reasonable doubt violation as it concerns substantive law, not procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dinca George Cornel inadmissible regarding a conviction for credit card misuse and theft. The appellant argued that the lower court violated the principle of reasonable doubt under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this claim to be a substantive law issue rather than a procedural defect. Consequently, the court rejected the argument as it did not constitute a valid ground for procedural nullity or mere factual disagreement.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b) c.p.p.; Art. 530, comma 2 c.p.p.: A complaint alleging violation of the principle of reasonable doubt constitutes a substantive law issue and cannot serve as a ground for procedural nullity or inadmissibility under Article 606, letter b) of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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reasonable doubt principle procedural nullity substantive law violation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure dubbio circa il carattere di infrazione cognizione del ricorso per cassazione principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) c.p.p.
Art. 530, comma 2 c.p.p.
riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale non della legge processuale; - la disposizione dell'art. 530, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINCA GEORGE CORNEL nato il 14/06/1985 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dinca George Cornel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i delitti di utilizzo indebito di carte di credito e furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del principio del ragionevole dubbio, è inammissibile sotto vari concomitanti profili: - il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale non della legge processuale; - la disposizione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità (inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza) e quindi non è deducibile neppure come violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; - la doglianza si risolve in mere doglianze in fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso