Ordinanza — n. 26677/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC PIDICA nato a BELGRADO( SERBIA) il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Djordjevic Pidica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono manifestamente infondati poiché prospettano tesi del tutto disancorate dal caso concreto: - il concorso nella falsificazione viene tratto dalla circostanza che il documento reca la fotografia dell'imputata; - l'imputata, in sede di identificazione, ha esibito una carta di identità recante generalità diverse dalle proprie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si appunta sull'insussistenza del reato nel caso di falsificazione di una carta di identità straniera, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC PIDICA nato a BELGRADO( SERBIA) il 15/02/1976 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Djordjevic Pidica ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono manifestamente infondati poiché prospettano tesi del tutto disancorate dal caso concreto: - il concorso nella falsificazione viene tratto dalla circostanza che il documento reca la fotografia dell'imputata; - l'imputata, in sede di identificazione, ha esibito una carta di identità recante generalità diverse dalle proprie;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che si appunta sull'insussistenza del reato nel caso di falsificazione di una carta di identità straniera, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i