Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26675/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26675/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26675/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCAS MIHAELA nato il 12/08/1988 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Mancas Mihaela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il furto di una decine di creme del valore complessivo di 200 euro, sottraendole dagli scaffali di un supermercato; Considerato che i due motivi di ricorsi - che contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili perché il primo prospetta una situazione fattuale diversa da quella su cui si fonda la decisione (cfr. pag. 6); mentre il secondo è assertivo e generico sulla entità del danno;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 26675/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
difesa contro le pratiche commerciali illecite truffa per mestiere confisca dei proventi di reato contenzioso commerciale perdite economiche cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCAS MIHAELA nato il 12/08/1988 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Mancas Mihaela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il furto di una decine di creme del valore complessivo di 200 euro, sottraendole dagli scaffali di un supermercato; Considerato che i due motivi di ricorsi - che contestano la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili perché il primo prospetta una situazione fattuale diversa da quella su cui si fonda la decisione (cfr. pag. 6); mentre il secondo è assertivo e generico sulla entità del danno;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2