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Ordinanza — n. 26674/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26674/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26674/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEDOVIC MASSIMILIANO nato a ROMA il 29/03/1996 HADZOVIC DRAGAN nato il 06/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Sejdovic Massimiliano e Hadzovic Dragan ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati di furto e ricettazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso attinente alla posizione di Sejdovic Massimiliano, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagg. 13 e 14) e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 14);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso attinente alla posizione di Hadzovic Dragan, che contesta la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato colpa concomitante scemata imputabilità complicità correità furti connessi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEDOVIC MASSIMILIANO nato a ROMA il 29/03/1996 HADZOVIC DRAGAN nato il 06/05/1975 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Sejdovic Massimiliano e Hadzovic Dragan ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati di furto e ricettazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso attinente alla posizione di Sejdovic Massimiliano, che contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagg. 13 e 14) e che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 14);

Considerato che l'unico motivo di ricorso attinente alla posizione di Hadzovic Dragan, che contesta la responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis