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Ordinanza — n. 26673/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26673/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26673/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOGGIU GAVINO nato a BONNANARO il 06/10/1963 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Soggiu Gavino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna in ordine per i delitto di lesioni personali gravi (artt. 582-583 cod. pen.); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la presenza di elementi di contraddittorietà ed illogicità emergenti dagli atti di causa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio (dichiarazioni delle persone offese e degli altri testimoni, utilizzo di un bastone, alibi introdotto con due testimoni a discarico), compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese e screditato la versione delle testimoni a discarico (cfr. pag. 9); mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26673/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima indennità per testimone caso di rigore personale diritto a un ricorso effettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOGGIU GAVINO nato a BONNANARO il 06/10/1963 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Soggiu Gavino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna in ordine per i delitto di lesioni personali gravi (artt. 582-583 cod. pen.); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la presenza di elementi di contraddittorietà ed illogicità emergenti dagli atti di causa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio (dichiarazioni delle persone offese e degli altri testimoni, utilizzo di un bastone, alibi introdotto con due testimoni a discarico), compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese e screditato la versione delle testimoni a discarico (cfr. pag. 9); mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis